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Negli anni passati il tema della privacy era regolato dalla direttiva 95/46/CE, che era stata recepita dagli Stati europei in maniera diversa.

L’Italia aveva adottato il cosiddetto “Codice in materia di Protezione dati personali” (D. Lgs. 196/2003). Ciò ha comportato varie difficoltà nella gestione delle problematiche legate ai trattamenti di dati personali tra uno Stato e l’altro, sia dal punto di vista dello sviluppo tecnologico sempre più veloce, sia dal punto di vista normativo perché si aveva l’esigenza di avere una normativa unitaria per tutta l’Unione europea.

Il 25 maggio 2016 è entrato in vigore in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea il Regolamento UE 2016/679, noto anche come GDPR – General Data Protection Regulation e ha avuto la sua piena applicabilità a partire dal 25 maggio 2018.

Una nuova normativa sulla privacy che nasce con un importante obiettivo: la protezione dei dati personali delle persone fisiche (“interessati”) presenti in Europa, nel rispetto della loro libertà e dignità.

L’Italia ha armonizzato tramite il D. Lgs. 101/2018, la precedente legge sulla Privacy 196/2003 con le nuove disposizioni europee.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento si applica ad ogni "trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi". In tale prospettiva il GDPR disciplina solo il trattamento dei dati personali che riguardano una persona fisica, con esclusione delle persone giuridiche (tranne poche eccezioni).

Per quanto riguarda l'ambito territoriale, secondo l’articolo 3 del GDPR, il regolamento si applica ad ogni trattamento che ha ad oggetto dati personali, e a tutti i titolari (controller) e responsabili (processor) del trattamento stabiliti nel territorio dell'Unione, ma anche in generale a quelli che, offrendo beni e servizi a persone residenti nell'Unione, trattano dati di residenti nell'Unione europea (art. 3 del Regolamento).

Occorre che le aziende compiano una revisione completa dei dati che raccolgono e trattano, verificando le basi giuridiche per tali trattamenti e quale è l'impatto di tali trattamenti per gli interessati. Una volta fatto, occorre comunicare tutto ciò all'esterno, precisando anche quali diritti hanno gli individui in relazione a tali trattamenti. I principi generali del GDPR si fondano su responsabilità e trasparenza. 

DEFINIZIONI

Per dato personale, secondo quanto disposto dall’articolo 4, par. 1, si intende “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.

Il Considerando 26 espone che “È auspicabile applicare i principi di protezione dei dati a tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile. I dati personali sottoposti a pseudonimizzazione, i quali potrebbero essere attribuiti a una persona fisica mediante l'utilizzo di ulteriori informazioni, dovrebbero essere considerati informazioni su una persona fisica identificabile. Per stabilire l'identificabilità di una persona è opportuno considerare tutti i mezzi, come l'individuazione, di cui il titolare del trattamento o un terzo può ragionevolmente avvalersi per identificare detta persona fisica direttamente o indirettamente. Per accertare la ragionevole probabilità di utilizzo dei mezzi per identificare la persona fisica, si dovrebbe prendere in considerazione l'insieme dei fattori obiettivi, tra cui i costi e il tempo necessario per l'identificazione, tenendo conto sia delle tecnologie disponibili al momento del trattamento, sia degli sviluppi tecnologici”.

Per identificativo si intende un’informazione idonea a rendere identificata/identificabile la persona fisica. Mentre, per quanto concerne l’identificazione, essa va intesa nel senso di individuazione/riconoscimento della persona fisica, anche a prescindere dal nome.

Infine, per identificabilità si intende la possibilità di pervenire all’identificazione dell’interessato.

Per dati relativi alla salute: si intende i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.

Trattamento dei dati personali (articolo 4 GDPR): Il Trattamento dei dati personali è qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”. 

Il concetto di trattamento assorbe tutte quelle operazioni che implicano una conoscenza di dati personali. Il trattamento di dati personali deve essere svolto in maniera lecita e secondo correttezza, oltre al fatto che i dati devono essere raccolti e trattati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in termini compatibili con tali scopi. Inoltre, i dati devono essere esatti e aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto agli scopi del trattamento. Infine, devono essere conservati per un periodo non superiore al tempo necessario per raggiungere gli scopi del trattamento, trascorso il quale i dati vanno cancellati oppure anonimizzati. 

I dati raccolti o trattati in modo illecito non possono essere in alcun modo utilizzati, in caso contrario l'utilizzatore può essere soggetto a sanzioni e condannato al risarcimento dei danni causati (art. 2050 cod. civ. e art. 13 Cod. Privacy). 

Tipi di trattamento: La raccolta dei dati è la prima operazione e normalmente rappresenta l'inizio del trattamento e rappresenta l'attività di acquisizione del dato. 
La registrazionerappresenta la memorizzazione dei dati su un qualsiasi supporto. 
L'organizzazione rappresenta la classificazione dei dati secondo un metodo prescelto. 
La strutturazione è l'attività di distribuzione dei dati secondi schemi precisi.

La conservazione consiste nel mantenere memorizzate le informazioni su un qualsiasi supporto.

La consultazione consiste nella lettura dei dati personali. Anche la semplice visualizzazione dei dati è un trattamento che può rientrare nell'operazione di consultazione. 
L'elaborazione è l'attività con la quale il dato personale subisce una modifica sostanziale. Il significato di modificazione è diverso dall'elaborazione poiché potrebbe riguardare anche solo una minima parte del dato personale.

La selezione è l'individuazione di dati personali nell'ambito di gruppi di dati già memorizzati.

L'estrazione è quell’attività di estrapolazione di dati da gruppi già memorizzati. 
Il raffronto rappresenta un'operazione di confronto tra dati, sia una conseguenza di elaborazione che di selezione o consultazione.

L'utilizzo consiste in un'attività generica che ricopre qualsiasi tipo di impiego dei dati. 
L'interconnessione è l'utilizzo di più banche dati, e si riferisce all'impiego di strumenti elettronici.

Il blocco è la conservazione con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

La comunicazione (o cessione) consiste nel dare conoscenza di dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati.

La diffusione consiste nel dare conoscenza dei dati a soggetti indeterminati, in qualunque forma anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. 

In assenza di consenso tale attività deve ritenersi illecita. 
La cancellazione consiste nell'eliminazione di dati tramite utilizzo di strumenti elettronici. 
Infine, la distruzione è l'attività di eliminazione definitiva dei dati.

Base giuridica del trattamento: Art. 6, par.1 del GDPR, “Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

  1. a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
  2. b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
  3. c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
  4. d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
  5. e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
  6. f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.”.

Art. 9, par. 1 e par. 2 del GDPR “Trattamento di categorie particolari di dati personali 1. È vietato trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona. 2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi: a) l’interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell’Unione o degli Stati membri dispone che l’interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1; b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato; c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell’interessato o di un’altra persona fisica qualora l’interessato si trovi nell’incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso; d) il trattamento è effettuato, nell’ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l’associazione o l’organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all’esterno senza il consenso dell’interessato; e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall’interessato; f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali; g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato; h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3; i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato, in particolare il segreto professionale; j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell’articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell’Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato.”.

Il consenso dell’interessato è definito all’articolo 4 GDPR, ed è “qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento”. Inoltre, in base al Considerando 32: "il consenso dovrebbe essere espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, ad esempio mediante dichiarazione scritta, anche attraverso mezzi elettronici, o orale. Ciò potrebbe comprendere la selezione di un'apposita casella in un sito web, la scelta di impostazioni tecniche per servizi della società dell'informazione o qualsiasi altra dichiarazione o qualsiasi altro comportamento che indichi chiaramente in tale contesto che l'interessato accetta il trattamento proposto. Non dovrebbe pertanto configurare consenso il silenzio, l'inattività o la preselezione di caselle. Il consenso dovrebbe applicarsi a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità. Qualora il trattamento abbia più finalità, il consenso dovrebbe essere prestato per tutte queste. Se il consenso dell'interessato è richiesto attraverso mezzi elettronici, la richiesta deve essere chiara, concisa e non interferire immotivatamente con il servizio per il quale il consenso è espresso".

Caratteristiche del consenso:

Il consenso dei minori è valido a partire dai 16 anni di età. Prima dei 16 anni occorre raccogliere il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci.

Informativa Privacy (articolo 13 del GDPR): Il regolamento europeo prevede che, in base alla finalità del trattamento, il titolare debba fornire agli interessati, prima del trattamento, le informazioni richieste dalle norme (art. 12). Ciò avviene, appunto, tramite l'informativa. Essa è una comunicazione rivolta all'interessato che ha lo scopo di informare il cittadino, anche prima che diventi interessato, sulle finalità e le modalità dei trattamenti operati dal titolare del trattamento, Essa è condizione, non tanto del rispetto del diritto individuale ad essere informato, quanto del dovere del titolare del trattamento di assicurare la trasparenza e correttezza dei trattamenti fin dalla fase di progettazione dei trattamenti stessi, e di essere in grado di comprovarlo in qualunque momento (principio di accountability). L'informativa ha anche lo scopo di permettere che l'interessato possa rendere un valido consenso, se richiesto come base giuridica del trattamento. In questo caso l'informativa non è solo dovuta in base al principio di trasparenza e correttezza, ma è anche una condizione di legittimità del consenso.L'informativa è dovuta ogni qual volta vi sia un trattamento di dati.

L'informativa deve avere il seguente contenuto minimo (articoli 13 e 14 del Regolamento europeo):

Articolo 26 Contitolari del trattamento: Allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti. Tale accordo può designare un punto di contatto per gli interessati. L'accordo riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati. Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione dell'interessato. Indipendentemente dalle disposizioni dell'accordo, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del presente regolamento nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.

SOGGETTI COINVOLTI

Il Titolare del trattamento (data controller) è "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali" (art. 4. par. 1, n. 7 GDPR). In sostanza, è colui che tratta i dati senza ricevere istruzioni da altri, pertanto è colui che decide il "perché" e il "come" devono essere trattati i dati.

Il titolare del trattamento non è chi gestisce i dati, ma chi decide il motivo e le modalità del trattamento.

Obblighi del titolare: è responsabile giuridicamente dell'ottemperanza degli obblighi previsti dalla normativa, sia nazionale che internazionale, in materia di protezione dei dati personali, infatti, in questo caso ha un ruolo fondamentale il principio di responsabilizzazione del titolare del trattamento.

Nello specifico gli obblighi posti in capo al titolare sono:

 Responsabilità del Titolare: in caso di trattamento illecito, secondo quanto previsto dall'articolo 82 e dal Considerando 79, risponde direttamente per il danno cagionato all'interessato in conseguenza di una violazione del regolamento. Inoltre, il Considerando 146 specifica che il titolare sarà responsabile anche nel caso di violazione di altre disposizioni in materia di protezione dei dati personali previste dalle norme attuative, da atti delegati o di esecuzione del Regolamento stabilite dai singoli Stati membri. 

Se più titolari o responsabili sono coinvolti nello stesso trattamento e sono responsabili del danno causato, ne rispondono in solido per l'intero ammontare del danno, al fine di garantire l'intero risarcimento.

Il titolare e il responsabile saranno esonerati da responsabilità se dimostrano che:

Il Responsabile del trattamento (data processor) è “la persona fisica, giuridica, pubblica amministrazione o ente che elabora i dati personali per conto del titolare del trattamento” (art. 4, par. 1, n. 8 GDPR). 

È un soggetto, distinto dal titolare, che deve essere in grado di fornire garanzie per assicurare il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, oltre a garantire la tutela dei diritti dell'interessato. 

Obblighi del responsabile: ha obblighi di trasparenza. Per tale motivo occorre contrattualizzare il rapporto tra titolare e responsabile, specificando gli obblighi e i limiti del trattamento dati. Sarà compito del titolare individuare tutti i soggetti esterni che effettuano il trattamento per suo conto e attivarsi affinché venga stipulato l’atto giuridico, con il quale verranno formalizzati i rapporti in punto di trattamento dei dati personali e con il quale il titolare impartirà apposite istruzioni che dovranno essere seguite per questo trattamento.  Ogni atto giuridico dovrà essere valutato e parametrato alla luce del trattamento che viene esternalizzato.

Oltre a tutto quanto sopra, il responsabile del trattamento dovrà mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni essenziali per dimostrare il rispetto degli obblighi che gli impone l’articolo 28 del Regolamento, e dovrà tenere il registro dei trattamenti svolti (ex art. 30, paragrafo 2, GDPR). 

Inoltre, il responsabile ha l'obbligo di garantire la sicurezza dei dati. Egli, infatti, deve:

Il titolare ed il responsabile del trattamento sono tenuti ad attuare le misure tecniche ed organizzative tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, del campo di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Si tratta di specifici requisiti previsti dal GDPR, che indica alcune misure di sicurezza utili per ridurre i rischi del trattamento, quali la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, la capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali; la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico; una procedura per provare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il responsabile può dimostrare le garanzie sufficienti anche attraverso l’adesione a codici deontologici ovvero a schemi di certificazione. 

Il responsabile ha l'obbligo di avvisare, assistere e consigliare il titolare. Pertanto, egli dovràconsentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni (o audit), realizzate dal titolare del trattamento, dovrà avvisare il titolare se ritiene che un'istruzione ricevuta viola qualche norma in materia, dovrà prestare assistenza al titolare per l'evasione delle richieste degli interessati, dovrà avvisare il titolare in caso di violazioni dei dati, e assisterlo nella conduzione di una valutazione di impatto (DPIA). 

Responsabilità del Responsabile: Nel caso di trattamento in violazione delle norme del regolamento europeo, il responsabile risponde, congiuntamente al titolare, per il danno cagionato all'interessato, secondo quanto previsto dall'articolo 82. Il responsabile risponde per il danno causato dal trattamento solo in caso di non corretto adempimento degli obblighi previsti dalle norme in capo al responsabile stesso, oppure se ha agito in modo difforme rispetto alle istruzioni del titolare del trattamento. 

Il Considerando 28 stabilisce un obbligo in capo al responsabile di informare immediatamente il titolare del trattamento qualora ritenga un'istruzione fornitagli in violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali, compreso le norme nazionali. Per questo motivo, il regolamento europeo configura, in capo al responsabile, un dovere di verifica e controllo della conformità delle procedure aziendali con conseguente responsabilità, in solido col titolare, nel caso di omesso controllo o omessa informazione al titolare. 

Il responsabile potrebbe rispondere nei casi in cui:

Se più titolari o responsabili sono coinvolti nello stesso trattamento e sono responsabili del danno causato, ne rispondono in solido per l'intero danno, al fine di garantire l'intero risarcimento.

Il titolare e il responsabile sono esonerati da responsabilità se dimostrano che l'evento dannoso non è imputabile alla loro condotta, o se dimostrano di aver adottato tutte le misure idonee per evitare il danno stesso.

L’Addetto al trattamento: L’art. 29 GDPR prevede: “Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri”.

L’art. 2-quaterdecies D. lgs. 196/2003 come modificato dal D. lgs. 101/2018 prevede:“Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuite a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta”.

Il Data ProtectionOfficer (DPO), è un professionista che deve avere un ruolo aziendale (sia esso soggetto interno o esterno) con competenze giuridiche, informatiche, di risk management e di analisi dei processi. La sua responsabilità principale è quella di osservare, valutare e organizzare la gestione del trattamento di dati personali (e dunque la loro protezione) all’interno di un’azienda (sia essa pubblica che privata), affinché questi siano trattati nel rispetto delle normative privacy europee e nazionali.

I compiti del DPO sono:

La nomina obbligatoria del DPO: Art. 37, 1 paragrafo, GDPR, è obbligatoria in tre ipotesi: “se il trattamento di dati personali è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico; quando le attività principali dell’organizzazione consistono in trattamenti che, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; quando le attività principali dell’organizzazione consistono nel trattamento su larga scala di dati sensibili o giudiziari”.

L’utilizzo di criteri indeterminati nel GDPR, come ad esempio quello di “larga scala”, ha reso indispensabile l’elaborazione delle “Linee Guida sui responsabili della protezione dei dati”, fornite dal “Gruppo di Lavoro articolo 29 in materia di protezione dei dati personali”:

Non esistendo, al momento, uno standard utile a specificare il concetto e le relative soglie applicabili, il WP29 raccomanda di tenere conto dei seguenti fattori al fine di stabilire se un trattamento sia effettuato su larga scala: il numero di soggetti interessati, in termini assoluti ovvero espressi in percentuale della popolazione di riferimento; il volume dei dati e/o le diverse tipologie di dati oggetto di trattamento; la durata, ovvero la persistenza, dell’attività di trattamento; la portata geografica dell’attività di trattamento.

PRINCIPI E DIRITTI

Il GDPR impone alle aziende un modello organizzativo per la tutela dei dati con l’introduzione del principio di responsabilità e trasparenza (accountability).

Principio di responsabilità:Il principio della accountability (responsabilità verificabile) comporterà l’onere in capo al titolare del Trattamento dei dati di dimostrare l’adozione di tutte le prescrizioni privacy. Al fine di dimostrare l’osservanza di questo principio è stato introdotto il dovere di costituire e conservare una apposita documentazione basata sul P.I.A. (privacy impact assessment) in grado di attestare il “modello organizzativo e di sicurezza privacy “(c.d. principio di rendicontazione).

Trasparenza e conformità al regolamento: Il regolamento pone l'accento sul principio della trasparenza, in un'ottica di rispetto della finalità. Occorre, quindi, valutare attentamente gli scopi del trattamento, in modo da stabilire correttamente quali dati possono essere trattati e quali no (principio di essenzialità dei dati).

Il regolamento europeo prevede una serie di obblighi proattivi, a dimostrazione della concreta, e non meramente formale adozione del regolamento stesso. In tale ottica la predisposizione e l'aggiornamento della documentazione è essenziale, in quanto indice di corretta implementazione delle norme: 

Approccio risk based e responsabilizzazione: Il regolamento sposta il centro della normativa dalla tutela dell'interessato alla responsabilità del titolare e dei responsabili del trattamento, che si deve concretizzare nell'adozione di comportamenti attivi che dimostrino la concreta (e non semplicemente formale) adozione del regolamento.

Si evidenzia la necessità di attuare misure di tutela e garanzia dei dati trattati, con un approccio del tutto nuovo che demanda ai titolari il compito di decidere autonomamente le modalità e i limiti del trattamento dei dati alla luce dei criteri specifici indicati nel Regolamento: 

L'approccio del GDPR è incentrato su una valutazione del rischio (risk based), con il quale si determina la misura di responsabilità del titolare o del responsabile del trattamento, tenendo conto della natura, della portata, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché della probabilità e della gravità dei rischi per i diritti e le libertà degli utenti.

Un approccio basato sulla valutazione del rischio ha il vantaggio di pretendere degli obblighi che possono andare oltre la semplice conformità alla legge, è più flessibile e adattabile al mutare delle esigenze e degli strumenti tecnologici. 

Le nuove norme prevedono, inoltre:

Documentazione:Obbligo di predisporre, conservare e mettere a disposizione dell’Autorità di Controllo la documentazione di tutti i trattamenti effettuati contenente fra le altre informazioni l’indicazione dei termini di cancellazione e la verifica dell’efficacia delle misure.

Diritto all’oblio:Ogni persona potrà per motivi legittimi richiedere la cancellazione dei propri dati in possesso di terzi.

Diritto alla portabilità dei dati:Il diritto cioè di trasferire i propri dati da un sistema di trattamento elettronico ad un altro.

Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (Data ProtectionImpact Assessment): Saranno richieste valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati personali quando il trattamento, per la sua natura, il suo soggetto o le sue finalità, presenta rischi specifici per i diritti e la libertà degli interessati. Ad esempio, i trattamenti riguardanti l’ubicazione, la salute, i dati biometrici, la videosorveglianza, i minori ecc…

Sicurezza del Trattamento:Tenuto conto dei risultati della valutazione di impatto, il Responsabile è l’incaricato del trattamento mettono in atto misure tecniche ed organizzative adeguate pergarantire un livello di sicurezza appropriato, in relazione ai rischi che il trattamento comporta.

Obbligo di notificazione in caso di violazione (Personal Data Breach):Viene introdotto l’obbligo di notifica in caso di violazione dei dati personali all’autorità di controllo e in alcuni casi l’obbligo di comunicare l’accaduto anche all’interessato.

Privacy by Design e by Default:Viene introdotto il principio per cui fin dalla progettazione di un processo aziendale o di un applicativo informatico vanno attuati dei sistemi che consentano il trattamento (di default) dei soli dati necessari alla specifica finalità del trattamento.

1. Privacy by design: che si fonda sui seguenti principi:

Prevenire non correggere, cioè i problemi vanno valutati nella fase di progettazione, e l'applicativo deve prevenire il verificarsi dei rischi;

Il sistema di tutela dei dati personali deve porre l'utente al centro, in tal modo obbligando ad una tutela effettiva da un punto sostanziale, non solo formale.L'obbligo di privacy by design è basato sulla valutazione del rischio, per cui le aziende dovranno valutare il rischio inerente alle loro attività. Tale valutazione deve essere svolta al momento della progettazione del sistema e, pertanto, prima che il trattamento inizi. Inoltre, deve essere preso in considerazione anche il tipo di dato trattato (ad esempio, nel caso di un trattamento interessa i dati di un minore, gli obblighi saranno più rigorosi).L'approccio basato sul rischio comporta che si deve tenere conto dello stato della tecnologia, per cui il trattamento va adattato nel corso del tempo. 

2. Privacy by default: Il principio di privacy by default (protezione per impostazione predefinita) prevede che per impostazione predefinita le imprese dovrebbero trattare solo i dati personali nella misura necessaria e sufficiente per le finalità previste e per il periodo necessario a tali fini. Occorre, quindi, progettare il sistema di trattamento di dati garantendo la non eccessività dei dati raccolti in modo che l'interessato riceva un alto livello di protezione anche se non si attiva per limitare la raccolta dei dati. 

L'introduzione di questi due principi appena esposti  obbliga le imprese a predisporre una valutazione di impatto privacy ogni volta che avviano un progetto che prevede un trattamento di dati.

PROCEDURE

Registro dei trattamenti: In base all’art. 30 del GDPR, il registro dei trattamenti è una mappa di tutte le procedure interne che il Titolare ed il Responsabile devono tenere per controllare tutti i dati personali da quando entrano a quando escono.

Tale registro è obbligatorio nel caso in cui o il Titolare oppure il Responsabile:

Inoltre, oltre a questi appena esposti, in base a quanto disposto dal provvedimento n. 471 del 18 ottobre 2018 del Garante, anche:

Il registro dei trattamenti del Titolare deve contenere:

Mentre, il registro dei trattamenti del responsabile deve contenere:

Valutazione di impatto (DPIA, Data Protection Impact Assessment): è elemento essenziale. Il titolare dovrà valutare il rischio per ogni trattamento, individuando, nei casi di rischio elevato, misure specifiche per l'eliminazione o attenuazione del rischio. 

Il regolamento è basato sulla valutazione del rischio (risk based).

Con tale valutazione si determina la misura di responsabilità del titolare o del responsabile del trattamento, tenendo conto della natura, della portata, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché della probabilità e della gravità dei rischi per i diritti e le libertà degli utenti. Quindi, il rischio inerente al trattamento è da intendersi come l'impatto negativo sulle libertà e i diritti degli interessati

Secondo l’articolo 35 del GDPR, la valutazione di impatto del trattamentoè un onere posto a carico del titolare del trattamento, col quale si assicura trasparenza e protezione nelle operazioni di trattamento dei dati personali. Inoltre, è lo strumento principale tramite il quale il Titolare effettua l'analisi dei rischi derivanti dai trattamenti posti in essere. Il Titolare deve sviluppare una valutazione preventiva delle conseguenze del trattamento dei dati sulle libertà e i diritti degli interessati. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare fornendogli ogni informazione necessaria. 

La valutazione del rischio, da realizzare per ogni singolo trattamento, dovrà portare il Titolare a decidere in autonomia se sussistono rischi riguardanti il trattamento, in assenza dei quali potrà procedere oltre. Se al contrario ritenesse esistenti rischi per le libertà e i diritti degli interessati, dovrà individuare le misure specifiche richieste per attenuarli o eliminarli.

Nel caso in cui il titolare non riuscisse ad attuare delle misure idonee atte ad eliminare o quantomeno ridurre il rischio, è possibile consultare l’Autorità di controllo.

L’Autorità interviene solo ex post, sulle valutazioni del titolare, indicando le misure ulteriori eventualmente da implementare, fino ad ammonire il titolare oppure vietare il trattamento.

Il titolare dovrà comunque giustificare tutte le sue valutazione e rendicontarle nel registro dei trattamenti

Inoltre il titolare deve consultarsi col DPO quando svolge la valutazione di impatto, il quale ha il compito di dare, nel caso in cui venga richiesto, un parere in merito alla valutazione di impatto e sorvegliarne lo svolgimento.

Casi nei quali la DPIA è necessaria: la valutazione di impatto va sviluppata quando il trattamento prevede l'uso di nuove tecnologie e può presentare un alto rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. L'articolo 35 del GDPR indica i criteri in base ai quali si individuano i casi nei quali la DPIA è necessaria: 

L'EDBP ha pubblicato le Linee Guida relative alla Valutazione di impatto (WP 248 rev.01) precisando i criteri di cui all'art. 35, traducendoli in nove parametrifunzionali all'individuazione dei casi di necessità della DPIA: tra i quali la creazione di corrispondenze o combinazioni di insieme di dati, cioè trattamenti ulteriori rispetto alle originarie finalità o dati raccolti da diversi titolari; il trattamento di dati relativi a interessati vulnerabili, come minori, dipendenti, ecc.. 

Inoltre, il comma 5 dell’art. 35 concede alle Autorità di controllo la possibilità di redigere un elenco pubblico di tipologie di trattamenti per i quali si rende necessaria la DPIA. Per tale motivo, il Garante italiano con le alte autorità europee ha predisposto un elenco che è stato oggetto di parere da parte dell'EDBP (art. 64 GDPR). L'elenco è stato pubblicato con provvedimento dell'11 ottobre 2018, ed è vincolante ma non è esaustivo, restando fermo quindi l’obbligo di adottare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati laddove ricorrano due o più dei criteri individuati dalle Linee Guida. 

Provvedimento del Garante dell’11 ottobre 2018: Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione di impatto:

In base a quanto disposto dall’articolo 36 del GDPR, in caso di dubbi il titolare potrà in qualsiasi momento rivolgersi alle Autorità di controllo per una consultazione preventiva sulla necessità o meno di effettuare la valutazione di impatto. 

Contenuto della DPIA: La valutazione di impatto deve contenere almeno: 

Il titolare e il responsabile del trattamento provvedono a sviluppare la valutazione di impatto. La valutazione implica una analisi ed una descrizione delle aree critiche da esaminare, del profilo di tutti i soggetti coinvolti, gli effetti e le conseguenze del trattamento dei dati, una valutazione dei rischi collegati, e quindi la stesura di un piano di mitigazione dei rischi. Il DPO poi analizzerà il rapporto e proporrà eventuali migliorie. Se il rapporto è approvato si passa all'attuazione delle misure di sicurezza proposte. 

I rischi vanno elencati sia con riferimento alla natura del rischio, che in termini di probabilità del rischio, e delle conseguenze. In tal modo si realizza una classificazione di ogni tipo di rischio. Di seguito si specificano le modalità di mitigazione del rischio. La norma ISO/IEC 27001 elenca una serie di tipi di rischio e misure di sicurezza. 

Rischio del trattamento: Secondo quanto esposto dal Considerando 75: "I rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, aventi probabilità e gravità diverse, possono derivare da trattamenti di dati personali suscettibili di cagionare un danno fisico, materiale o immateriale, in particolare: se il trattamento può comportare discriminazioni, furto o usurpazione d’identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo; se gli interessati rischiano di essere privati dei loro diritti e delle loro libertà o venga loro impedito l’esercizio del controllo sui dati personali che li riguardano; se sono trattati dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati relativi alla salute o i dati relativi alla vita sessuale o a condanne penali e a reati o alle relative misure di sicurezza; in caso di valutazione di aspetti personali, in particolare mediante l’analisi o la previsione di aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l’affidabilità o il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti, al fine di creare o utilizzare profili personali; se sono trattati dati personali di persone fisiche vulnerabili, in particolare minori; se il trattamento riguarda una notevole quantità di dati personali e un vasto numero di interessati". 

Si tratta di uno dei criteri previsti dal regolamento per la progettazione dei trattamenti, che appunto prevede l'obbligo di una analisi del rischio del trattamento, e quindi della valutazione delle misure tecniche od organizzative che il titolare ritiene di dover adottare per ridurre l'eventuale rischio. 

Per ogni rischio occorre individuare la probabilità dell'evento, nonché la gravità dello stesso.

Misure di Sicurezza e Violazione dei dati (artt.32 e ss e Considerando 74-77, 83 e ss del Regolamento EU 2016/679 – GDPR): “1.Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso: a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

  1. Nel valutare l’adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
  2. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri”.

Pertanto, la violazione dei dati personali cosiddetta Data Breach, è una violazione di sicurezza, sia in modo accidentale che illecito, che porta la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Una violazione dei dati personali può compromettere la riservatezza, l’integrità o la disponibilità di dati personali. 

 In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamentosenza ingiustificato ritardo e, dove possibile, entro 72 ore dalla conoscenza, deve notificare la violazione all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, “a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali comporti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche”. 

Nel caso in cui la notifica all’autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo.

Il responsabile del trattamento che viene a conoscenza di una violazione è tenuto a informare senza ritardo il titolare del trattamento. 

Il Titolare deve comunicare a tutti gli interessati le eventuali violazioni nel caso in cui esse comportino un rischio elevato per i diritti delle persone, a meno che non abbia già preso misure tali da ridurne l’impatto.

Il titolare del trattamento, a prescindere dalla notifica al Garante, documenta tutte le violazioni dei dati personali, ad esempio predisponendo un apposito registro. Tale documentazione consente all’Autorità garante di effettuare eventuali verifiche sul rispetto della normativa.

Vanno notificate soltanto le violazioni di dati personali che possono avere effetti avversi significativi sugli individui, causando danni fisici, materiali o immateriali. 

 La notifica al Garante deve contenere almeno le seguenti informazioni (art. 33, par. 3 del Regolamento (UE) 2016/679):

BK 01